
Sappiamo che tante persone sono pronte a rispondere generosamente alle richieste d’aiuto, ma giustamente vogliono essere certe che quanto donato venga effettivamente destinato ai bisognosi e che il loro gesto diventi un segno tangibile della loro partecipazione e condivisione alla vita dell’altro. Questo è ciò che realizzano le “opere buone” dei Missionari Comboniani alle quali ti proponiamo di concorrere attraverso un aiuto anche piccolo.
Ti assicuriamo che tutte le offerte che riceveremo saranno destinate alla realizzazione di progetti prescelti, ciò in quanto i bassi costi gestionali sono interamente coperti dalle donazioni dei volontari.
COME AIUTARCI
Divenendo soci versando €60 annui; Offrendo un contributo libero a favore dei vari progetti dell’Associazione o di uno specifico di essi scelto fra quelli indicati nella sezione “progetti”; effettuando un’adozione a distanza con un contributo annuo di €310, pagabile anche in 2 rate semestrali di €155; con un lascito testamentario per legare il proprio nome a un progetto umanitario.COME VERSARE
con un versamento sul CONTO POSTALE nr. 16748006; con bonifico bancario a Banco BPM IBAN: IT20K 05034 03269 00000 0013093 con Carte di Credito on-line :
BENEFICI FISCALI
Dispositivo dell’art. 83 Codice del Terzo Settore DLGS 117/20171. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.